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                Documento di valutazione dei rischi | 
               
              
                La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
 La Valutazione dei rischi avviene attraverso l’analisi e la verifica di:
 • rischi determinati dalle caratteristiche strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro; 
 • rischi trasmissibili, derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative; 
 • rischi connessi alle attività lavorative, compresi i rischi derivanti dall’uso di macchine, attrezzature ed impianti;
 • adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; 
 • misure tecniche ed organizzative; 
 • documenti e procedure.
 
 Il documento è articolato in tre parti e contiene:
 a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
 La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
 • le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
 • le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
 • il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 • le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
 Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
 • i pericoli ed i rischi correlati;
 • le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
 • i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
 • gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);
 
 b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
 • degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;
 • delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
 • dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;
 
 c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:
 • l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
 • il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
 • il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo. | 
                 
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